Art. 12

In vigore dal 25 giu 1946
Per il periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore, del presente decreto hanno efficacia le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero del tesoro; Ragioneria generale dello Stato, del 6 novembre 1944, n. 105849 e 5 febbraio 1946, n. 106151, concernenti il pagamento dei debiti scaduti dello Stato, degli Enti parastatali, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
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