Art. 11
In vigore dal 25 giu 1946
Agli effetti della determinazione delle quote di pagamento in contanti ed in titoli di cui all' del presente decreto, dovrà sempre tenersi conto delle somme che a scomputo dei debiti scaduti sono state corrisposte e autorizzate dalle Amministrazioni statali o per conto di esse posteriormente alle date di liberazione.
Gli aventi diritto ai pagamenti previsti in dipendenza delle norme del presente decreto, debbono produrre uno atto pubblico o una dichiarazione giurata da cui risulti l'ammontare delle anticipazioni loro concesse ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modlificazioni ed aggiunte, nonché le somme ricevute a titolo di acconto, ed obbligarsi a restituirsi quanto potrà risultare loro corrisposto in eccedenza dell'ammontare del credito accertato in via definitiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-11