Art. 6

In vigore dal 25 giu 1946
Per i debiti dello Stato relativi a forniture, servizi, prestazioni, lavori, requisizioni e noleggi, iniziati anteriormente alle date di liberazione e proseguiti dopo tali date perché confermati dal Governo Italiano o dalle Autorità Alleate, valgono le disposizioni dei precedenti limitatamente alla parte riguardante il periodo anteriore alle date stesse.
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