Art. 5
In vigore dal 25 giu 1946
È escluso ogni pagamento, anche in acconto, dei debiti per forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro resi o effettuati alle forze armate germaniche o nel loro interesse o derivanti da atti e contratti stipulati sotto l'impero del governo della repubblica sociale.
In deroga a quanto precede, è ammesso il pagamento dei debiti derivanti da atti e contratti stipulati dalle autorità italiane per conto o nell'interesse delle forze armate germaniche anteriormente all' 8 settembre 1943, nonché di quelli per atti e contratti stipulati sotto l'impero del governo della repubblica sociale dichiarati validi o rimasti convalidati in virtù degli del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, dell'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668 e degli del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1940, n. 3.
Per i suddetti pagamenti valgono le norme di cui ai precedenti articoli.
Le disposizioni di cui ai comma primo e secondo del presente articolo si applicano anche agli Enti parastatali, alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-5