Art. 7

In vigore dal 25 giu 1946
Dall'entrata in vigore del presente decreto l'applicabilità del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945 n. 305, e successive modificazioni ed aggiunte, è limitata ai casi in cui le imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi effettuati anteriormente alla data dell' 8 settembre 1943 ovvero le Amministrazioni statali debitrici, non siano ancora in possesso di tutti i documenti occorrenti per l'effettuazione delle liquidazioni definitive dei crediti. In conformità di quanto dispone l' del predetto decreto le Amministrazioni debitrici continueranno a provvedere al ricupero delle anticipazioni concesse e al conseguente versamento in Tesoreria, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
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Art. 7 Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo