Art. 1
In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Considerata la necessità di addivenire alla sistemazione del pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato - ivi comprese quelle aventi ordinamento autonomo - anteriormente alla data di liberazione delle singole zone si effettua, salvo quanto disposto ai seguenti articoli:
a) per contanti, quando l'importo di ciascuno di essi non supera le L. 500.000;
b) pei 70% in contanti e pel 30% mediante titoli del Debito pubblico, quando l'importo di ciascuno di essi supera le L. 500.000; qualora la quota da corrispondere in contanti risulti inferiore alle L. 500.000, la quota stessa è aumentata fino al raggiungimento di tale comma.
Il pagamento delle quote in contanti d'importo superiore a L. 2.000.000 è subordinato al preventivo benestare del Ministero del tesoro.
Nel caso di debiti pagabili in forma rateale, le disposizioni di cui al 1° comma si applicano con riferimento all'ammontare residuo di ciascuno di essi, ferme restando le ratizzazioni stabilite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-1