Art. 12
12 / 13In vigore dal 25 giu 1946
Per il periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore, del presente decreto hanno efficacia le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero del tesoro;
Ragioneria generale dello Stato, del 6 novembre 1944, n. 105849 e 5 febbraio 1946, n. 106151, concernenti il pagamento dei debiti scaduti dello Stato, degli Enti parastatali, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-12