Art. 12
In vigore dal 23 mag 1945
Coloro che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, prevista dall' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, hanno diritto ad ottenere il pagamento in contanti della somma stabilita come corrispettivo degli immobili stessi.
Nel caso previsto dall' del citato decreto la somma da pagarsi è uguale a quella risultante dall'atto di vendita stipulato dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.
In tutti i casi previsti dal presente articolo, il pagamento viene effettuato dietro restituzione dei certificati speciali nominativi eventualmente emessi e consegnati dall'Ente quale corrispettivo degli immobili ad esso trasferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-12