Art. 10

In vigore dal 23 mag 1945
Nei casi previsti dall' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, il mancato pagamento della differenza di prezzo in favore degli acquirenti successivi all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare non sospende l'obbligo di costoro di rilasciare l'immobile.
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