Art. 5

In vigore dal 23 mag 1945
Per le restituzioni consensuali di titoli azionari e per le rettifiche concernenti l'intestazione di detti titoli, l'accertamento che si tratta di porre nel nulla un atto previsto dall', ai fini della esenzione dai tributi concessi dall'ultimo comma dell'articolo stesso, è effettuato mediante qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni. Qualora l'amministrazione finanziaria non ritenga raggiunta la prova, l'accertamento è demandato ad una commissione istituita presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, presidente, di un altro magistrato e di un funzionario del Ministero predetto, entrambi di grado non inferiore al settimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo