Art. 3

In vigore dal 23 mag 1945
Le donazioni effettuate in applicazione degli del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono revocabili da parte del donante o dei suoi eredi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che si trovino all'estero il termine decorre dalla conclusione della pace. Si applica l'esenzione fiscale disposta dall' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26. La revoca non pregiudica i diritti acquistati da terzi anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia il donatario è tenuto a corrispondere al donante quanto abbia ricavato dall'elienazione e dalla costituzione di diritti a favore di terzi. Qualora non abbia luogo la revoca delle donazioni indicate nel precedente comma, si applicano ad esse le disposizioni del Codice civile sulla riduzione, sulla collazione e sulla imputazione, ed in genere sulla disciplina delle donazioni. I chiamati ad una eredità o gli onorati di un legato, i quali vi hanno rinunziato perché il loro patrimonio immobiliare non eccedesse i limiti consentiti alle persone colpite dalle disposizioni razziali, possono, entro il termine previsto nel primo comma del presente articolo, accettare l'eredità anche se sia stata acquistata da altro dei chiamati, o domandare il legato, salvi i diritti acquistati dai terzi sui beni dell'eredità o sull'oggetto del legato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-3

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