Art. 7
In vigore dal 23 mag 1945
Gli atti e verbali con i quali si procede alla riconsegna delle aziende o alla nomina del curatore ai sensi dell'articolo precedente nonché ai conteggi, rendiconti e pagamenti dovuti in base all'articolo stesso sono registrati col pagamento della tassa fissa.
Egualmente sono registrati col pagamento della tassa fissa le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari che decidano sulle istanze di riconsegna, di rendiconto e di pagamento.
Le formalità ipotecarie e le volture catastali cui diano luogo detti atti, verbali, sentenze, e provvedimenti giudiziari sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.
Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-7