Art. 8

In vigore dal 23 mag 1945
Le domande di retrocessione e l'esercizio delle azioni consentite dal R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, ai sensi del primo comma dell' e del primo comma dell' del decreto medesimo, sono ammessi fino ad un anno dopo la conclusione della pace. La retrocessione è fatta nello stato in cui l'immobile si trova all'atto della domanda di retrocessione.
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