Art. 17

In vigore dal 23 mag 1945
Nel caso di scioglimento e di liquidazione di piccole società a carattere immobiliare con capitale non superiore al milione, che, risultino regolarmente costituite al 14 aprile 1941 e siano composte da soci colpiti dalle disposizioni razziali, le assegnazioni, anche se si verificano a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni ed a favore dei soci azionisti, qualora trattasi di società per azioni ed in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 89 della tariffa allegato A alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa. Il trattamento tributario di cui al presente articolo si applica agli atti che verranno posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo