Art. 18

In vigore dal 23 mag 1945
Per effettuare in esenzione dai tributi la retrocessione dei titoli azionari ai sensi degli del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e degli del presente decreto, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione comprendente la indicazione numerica e qualitativa dei titoli dei quali si riservano di domandare ia retrocessione. Per coloro che si trovano in territorio ntn ancora liberato, il termine stabilito nel precedente comma decorre dalla data di liberazione del territorio medesimo. Per coloro che si trovano all'estero il termine decorre dalla data di cessazione dello stato di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-18

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Art. 18 Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali. — Testo vigente | Portale Normativo