Art. 14

In vigore dal 23 mag 1945
L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dal richiedente le spese straordinarie sostenute per le riparazioni dell'immobile, cagionate da eventi bellici o da casi fortuiti o di forza maggiore. Nel caso di contestazione, è applicabile la disposizione del capoverso dell' del citato R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26. I diritti spettanti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed al terzo proprietario dell'immobile per i danni di guerra sono trasferiti al nuovo proprietario dell'immobile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-14

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