Art. 16

In vigore dal 23 mag 1945
L'esenzione fiscale concessa dal primo comma dell' del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, è ammessa anche per la retrocessione di quote di società, per le rivendiche di titoli azionari e di aziende ai sensi dell'art. 1706 del Codice civile e per la risoluzione consensuale delle permute previste dal secondo comma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. La stessa esenzione fiscale si applica nei casi in cui il consenso, alla retrocessione di titoli azionari sia stato manifestato dal concessionario all'atto della cessione dei titoli stessi. La riduzione di competenze disposta dall', comma secondo, del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applica anche ai diritti delle Aziende di credito per le autenticazioni delle girate di titoli azionari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-16

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