Art. 1
In vigore dal 23 mag 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica, e il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252, che ne ordina la pubblicazione e l'entrata in vigore;
Visto il decreto-legge Luogotenenziaie 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Salvo quanto è disposto dall' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, le retrocessioni degli immobili ai sensi degli del decreto medesimo estinguono le servitù ed i diritti reali di godimento costituiti successivamente al trasferimento degli immobili dagli antichi proprietari all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.
I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato nei confronti di coloro che costituirono i diritti medesimi. A tale fine si applicano le disposizioni dell' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e dell' del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;222#art-1