Art. 27

In vigore dal 27 mag 1945
L'attuazione del nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, previsto dalla legge 26 gennaio 1942, n. 78,è rinviata a data da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri delle finanze e del tesoro.
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