Art. 30

In vigore dal 28 mar 1948
Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare della sopratassa, speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 294, che le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dovrebbero versare in conto entrate del tesoro, è incamerato dalle rispettive Università e Istituti. Le somme, che eventualmente fossero state versate in Tesoreria dagli Enti universitari, saranno iscritte, a norma dell' del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione (parte straordinaria) e saranno integralmente rimborsate agli Enti stessi, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 168 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e' modificato nel senso che l'ammontare della sopra-tassa speciale istituita dal regio decreto 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 294, e' incamerato, anche dopo il 16 aprile 1946, dalle universita' ed istituti superiori".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-30

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