Art. 32

In vigore dal 27 mag 1945
Gli esoneri previsti dal precedente articolo non sono concessi agli studenti che abbiano demeritato per la condotta, oppure che si trovino nelle condizioni di ripetenti o di fuori corso; oppure - limitatamente alle categorie di studenti previste nella lett. a) - che non siano in regola con gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà a cui siano iscritti o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, o che siano stati precedentemente respinti in alcuno di tali esami; oppure che, già laureati o diplomati, si siano iscritti per il conseguimento di altra laurea o diploma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-32

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