Art. 32
32 / 35In vigore dal 27 mag 1945
Gli esoneri previsti dal precedente articolo non sono concessi agli studenti che abbiano demeritato per la condotta, oppure che si trovino nelle condizioni di ripetenti o di fuori corso; oppure - limitatamente alle categorie di studenti previste nella lett. a) - che non siano in regola con gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà a cui siano iscritti o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, o che siano stati precedentemente respinti in alcuno di tali esami; oppure che, già laureati o diplomati, si siano iscritti per il conseguimento di altra laurea o diploma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-32