Art. 29

In vigore dal 27 mag 1945
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di gruppo B o C del ruolo delle segreterie universitarie, in relazione alle particolari esigenze degli uffici cui è demandata la vigilanza sull'amministrazione finanziaria delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.
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