Art. 26
In vigore dal 27 mag 1945
Salvo quanto è disposto dall'art. 192 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei loro statuti, regolamenti e tavole di fondazione e la trasformazione dei loro fini, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere in via straordinaria, sulla proposta dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i detti statuti, regolamenti e tavole di fondazione al solo fine di adattarli alle nuove esigenze della vita politica italiana ed entro i limiti di tale necessità. Quando l'adattamento non sia possibile, le fondazioni possono essere soppresse e i relativi patrimoni restituiti ai fondatori o devoluti a terze persone, ai sensi dell' capov. 1° del Codice civile.
I provvedimenti saranno presi sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno emanati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-26