Art. 21

In vigore dal 27 mag 1945
I professori riammessi in servizio ai sensi dell'articolo precedente, i quali siano ancora straordinari, possono chiedere di essere sottoposti a giudizio per la nomina ad ordinario, ai sensi dell'art. 78 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, anche se all'atto della cessazione dal servizio non avevano ancora compiuto il triennio solare di insegnamento. Qualora non si avvalgano di tale facoltà, essi saranno sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario al termine del triennio di effettivo insegnamento, in esso computandosi il periodo di servizio prestato anteriormente alla cessazione. In ogni caso, la nomina ad ordinario è conferita, agli effetti giuridici, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il professore avrebbe compiuto il triennio solare di insegnamento, ove non fosse intervenuta la cessazione dal servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-21

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