Art. 17
In vigore dal 27 mag 1945
L' del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.
I trasferimenti dei professori universitari di ruolo disposti dal Ministro della pubblica istruzione senza il voto delle Facoltà interessate, ai sensi dell', comma 3°, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine con l'inizio dell'anno accademico 1945-46, salvo che le Facoltà non credano di rinnovare la proposta di trasferimento nei modi e con gli effetti di cui all' del presente decreto. Tali proposte debbono essere presentate entro tre mesi dalla comunicazione della revoca, fatta ad esse Facoltà a cura del Ministero.
I trasferimenti disposti ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell' del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 e dell', ultimo comma, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati ad istanza degl'interessati, da presentarsi al Ministro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
In entrambi i casi previsti nei due comma precedenti, le conseguenze del ritorno alla sede di origine dei professori già trasferiti sono regolate ai sensi dell' del presente decreto.
Per le Università aventi sede in regioni che in tutto o in parte non sono ancora tornate all'Amministrazione italiana i tre mesi, di cui al terzo comma, decorreranno dal giorno nel quale tale ritorno avrà luogo per l'intero territorio di dette regioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-17