Art. 18
In vigore dal 27 mag 1945
Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare su conforme parere dello stesso:
a) le nomine a professori di ruolo presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore disposte, prescindendo dalla normale procedura del concorso, in base all' capoverso del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all' del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; all' del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; all'art. 81 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; all' del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 o ad ogni altra disposizione legislativa di carattere speciale, fatta eccezione delle nomine disposte in base a convenzioni internazionali;
b) le abilitazioni alla libera docenza conferite in base all'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all', comma 1°, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; all' del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 e all'art. 122 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e le abilitazioni alla libera docenza conferite per soli titoli in base a norme speciali dal 1935 in poi;
c) le concessioni della laurea ad honorem disposte in base all' del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; all' del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 e all'art. 169 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
I professori, la cui nomina sia annullata per effetto della precedente lettera a), saranno ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-18