Art. 2

In vigore dal 27 mag 1945
Quando i professori di ruolo costituenti il Corpo accedemico di una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo sono meno di tre, il Rettore o Direttore è nominato dal Ministro della pubblica istruzione. Quando i professori di ruolo di una Facoltà o Scuola sono meno di tre, il Preside è nominato dal Ministro, su proposta del Rettore o Direttore, e può essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra Facoltà o Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-2

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