Art. 3
In vigore dal 27 mag 1945
I voti delle Facoltà contenenti proposte di trasferimento a cattedre di ruolo debbono essere motivati, e di essi le Facoltà debbono dare comunicazione, oltre che al professore proposto per il trasferimento, anche agli altri professori che l'avessero richiesto con regolare domanda. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione questi ultimi possono presentare ricorso al Ministro il quale decide, sentito il Consiglio superiore.
In caso di motivazione contradittoria o insufficiente o quando dai ricorsi presentati la deliberazione della Facoltà risulti manifestamente ingiusta o in contrasto con l'interesse degli studi, il Ministro della pubblica istruzione può, su parere conforme del Consiglio superiore, non dar corso al trasferimento ed eventualmente bandire il concorso per la cattedra vacante.
Sulle proposte di trasferimento il Ministro provvederà, quando vi siano terzi interessati, dopo che sia decorso il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo e nessun ricorso sia presentato o, in caso di presentazione di ricorsi, dopo la decisione sugli stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-3