Art. 1

In vigore dal 27 mag 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 255, 264 e 272; e 19 ottobre 1944, numero 301; Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno succensivo. Tutti gli atti che, in relazione a scadenze precedentemente fissate, siano da compiere con la data del 29 ottobre, avranno, invece, quella del 1° novembre; e ciò a cominciare dall'anno accademico e finanziario 1944-45
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