Art. 1
1 / 35In vigore dal 27 mag 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 255, 264 e 272; e 19 ottobre 1944, numero 301;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno succensivo.
Tutti gli atti che, in relazione a scadenze precedentemente fissate, siano da compiere con la data del 29 ottobre, avranno, invece, quella del 1° novembre; e ciò a cominciare dall'anno accademico e finanziario 1944-45
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-1