Art. 6
In vigore dal 27 mag 1945
Sono abrogati:
a) l'art. 75 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed ogni altra disposizione che dia facoltà all'amministrazione di escludere, a suo insindacabile giudizio, dai concorsi per posti di ruolo di professore nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, o, quando vi siano stati ammessi, dalla nomina, coloro che essa ritenga privi del requisito della regolare condotta morale e politica;
b) gli articoli 83, 123 comma 2° e 235 del detto Testo unico e ogni altra disposizione che faccia obbligo ai professori di ruolo, ai professori incaricati e a liberi docenti di prestare giuramento; e il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1541, che fa obbligo di prestare giuramento ai membri di alcuni Istituti di ricerca scientifica;
c) gli articoli 276 e 128 del detto Testo unico ed ogni altra disposizione che stabilisca la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, dei personali ad essi assimilati e del personale non statale addetto alle Regie Università ed ai Regi Istituti d'istruzione superiore, e la revoca dell'abilitazione alla libera docenza per gli stessi motivi, salvo, in ogni caso, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e sue successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-6