Art. 9

In vigore dal 27 mag 1945
Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a, ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è devoluto all'Opera delle rispettive Università e Istituti superiori. Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-9

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