Art. 7

In vigore dal 27 mag 1945
I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-7

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Art. 7 Provvedimenti sull'istruzione superiore. — Testo vigente | Portale Normativo