Art. 11
In vigore dal 27 mag 1945
A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facoltà di magistero sono dovute alle rispettive Università o Istituti superiori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-11