Art. 11

In vigore dal 27 mag 1945
A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facoltà di magistero sono dovute alle rispettive Università o Istituti superiori.
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Art. 11 Provvedimenti sull'istruzione superiore. — Testo vigente | Portale Normativo