Art. 2
2 / 35In vigore dal 27 mag 1945
Quando i professori di ruolo costituenti il Corpo accedemico di una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo sono meno di tre, il Rettore o Direttore è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.
Quando i professori di ruolo di una Facoltà o Scuola sono meno di tre, il Preside è nominato dal Ministro, su proposta del Rettore o Direttore, e può essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra Facoltà o Scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-2