Art. 23

In vigore dal 27 mag 1945
I professori straordinari stabili delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore che cessarono dal servizio per volontarie dimissioni anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere riammessi in servizio col grado iniziale di ordinario alle condizioni stabilite dall'art. 109, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
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