Art. 24
In vigore dal 27 mag 1945
I professori straordinari stabili di lingue straniere degli Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, ora Facoltà di economia e commercio, rimasti fuori ruolo per effetto della legge 20 marzo 1913, n. 268, sono ammessi, ai soli effetti giuridici, alla normale carriera di professori ordinari, con decorrenza dal 16 ottobre 1924.
Agli effetti economici la presente disposizione si applica con decorrenza dal 1° novembre 1944, con esclusione di qualunque effetto retroattivo: al solo fine della determinazione della media triennale per la liquidazione della pensione la decorrenza è fissata al 1° novembre 1941.
La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà rimborsata allo Stato dalle Università presso le quali gli interessati sono in servizio. Si osserveranno all'uopo le disposizioni emanate in occasione dell'aggregazione alle Università stesse degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle rispettive sedi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-24