Art. 27
27 / 35In vigore dal 27 mag 1945
L'attuazione del nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, previsto dalla legge 26 gennaio 1942, n. 78,è rinviata a data da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri delle finanze e del tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;238#art-27