Capo II

Art. 10

In vigore dal 24 dic 1944
Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall' sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. — Testo vigente | Portale Normativo