Capo II

Art. 14

In vigore dal 24 dic 1944
I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-14

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