Capo II

Art. 12

In vigore dal 24 dic 1944
Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-12

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Art. 12 Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. — Testo vigente | Portale Normativo