Capo III
Art. 15
In vigore dal 24 dic 1944
I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.
Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-15