Capo IV
Art. 20
In vigore dal 24 dic 1944
L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall' deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-20