Capo V
Art. 24
In vigore dal 24 dic 1944
Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.
La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all', comma primo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-24