Capo IV
Art. 21
In vigore dal 24 dic 1944
Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.
Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.
Le elezioni suppletive di cui all' si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-21