Capo IV

Art. 19

In vigore dal 24 dic 1944
Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-19

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Art. 19 Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. — Testo vigente | Portale Normativo