Capo IV

Art. 18

In vigore dal 24 dic 1944
Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.
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Art. 18 Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. — Testo vigente | Portale Normativo