Art. 18
Capo IV

Art. 18

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In vigore dal 24 dic 1944
Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-18