Capo V

Art. 27

In vigore dal 24 dic 1944
II presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 novembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Tupini Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 81. - Petia
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-27

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Art. 27 Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. — Testo vigente | Portale Normativo